L’ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013 è il provvedimento nazionale italiano per la tutela dell’incolumità pubblica dagli attacchi dei cani. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2013, stabilisce il quadro generale in cui si colloca l’obbligo di museruola. Non è una norma dedicata solo alla museruola: è una misura di prevenzione dei morsi e delle aggressioni, nella quale la museruola è uno degli strumenti previsti.

Cosa prevede l’ordinanza sulla museruola per i cani

Dati identificativi dell’atto

ElementoDato
AttoOrdinanza ministeriale del 6 agosto 2013
PubblicazioneGazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2013
FinalitàTutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani
AmbitoAree urbane e luoghi pubblici
Ultime proroghe elencate10 luglio 2025 e 16 luglio 2026

Finalità e ambito di applicazione

La finalità dichiarata è proteggere le persone e gli animali dal rischio di aggressioni canine. Le disposizioni riguardano il cane quando si trova in area urbana e nei luoghi pubblici. Restano escluse le aree che i Comuni destinano ai cani, per cui il regime generale non si applica allo stesso modo in quegli spazi.

Base normativa e proroghe

L’ordinanza del 2013 non è stata adottata una sola volta in modo definitivo. È stata prorogata più volte:

  • 28 agosto 2014, pubblicata in GU n. 208 dell’8 settembre 2014;
  • 3 agosto 2015, con modifica;
  • 6 agosto 2024, pubblicata in GU n. 199 del 26 agosto 2024;
  • 10 luglio 2025 e 16 luglio 2026, ultime proroghe elencate nella fonte consultata.

Cosa prevede l'ordinanza sulla museruola per i cani

La museruola è obbligatoria per tutti i cani?

No. L’ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013 (GU n. 209 del 6 settembre 2013) distingue due aspetti: il proprietario deve avere sempre con sé una museruola, ma non deve tenerla applicata al cane. L’obbligo riguarda quindi il possesso dello strumento, non il suo uso continuo sull’animale.

Tipologie ammesse

La norma accetta due tipi di museruola, entrambi validi:

  • museruola rigida;
  • museruola morbida.

Il testo non impone un modello specifico né una forma particolare: il proprietario può scegliere quella che considera adatta, purché rientri in una delle due categorie.

Obbligo di averla con sé

Il proprietario deve portare con sé la museruola durante la conduzione del cane. Il possesso dello strumento è un requisito generale, indipendente dalla presenza di un cane con comportamenti problematici o dalla situazione in cui si trova l’animale.

Applicazione non continua

La museruola non è sempre obbligatoria addosso al cane. Lo strumento deve essere pronto all’uso, ma la norma non richiede di indossarlo in permanenza. Questo punto distingue l’obbligo di possesso dall’obbligo di applicazione, che scatta solo in casi specifici.

Fonti: Ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013 (GU n. 209 del 6 settembre 2013); informazione tecnica Certifico (HSE), 2026.

Guinzaglio: lunghezza massima e dove si applica

Il cane deve essere tenuto al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi pubblici, con una lunghezza non superiore a 1,50 metri. L’obbligo ha una sola eccezione prevista dalla fonte: le aree che i Comuni destinano ai cani. Il quadro normativo è quello dell’ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013, nella versione prorogata (fonte: Certifico, informazione tecnica HSE, 2026).

Lunghezza massima: 1,50 metri

  • Il limite massimo di lunghezza del guinzaglio è di 1,50 m.
  • La fonte non menziona in modo specifico i guinzagli estensibili.
  • La fonte non indica tolleranze o margini: il riferimento è il valore massimo di 1,50 m.

Dove si applica l’obbligo

ContestoRegola prevista
Area urbanaGuinzaglio obbligatorio, lunghezza non superiore a 1,50 m
Luogo pubblicoGuinzaglio obbligatorio, lunghezza non superiore a 1,50 m
Area che il Comune destina ai caniEsclusa dall’obbligo

La fonte non definisce in modo dettagliato i confini tra area urbana, luogo pubblico e area privata. Per le situazioni non chiare, il riferimento resta il Comune di residenza.

Verifica delle aree destinate ai cani

  1. Individuare il Comune competente per il luogo in cui si trova il cane.
  2. Chiedere al Comune o consultarne il sito istituzionale per sapere quali spazi sono destinati ai cani.
  3. Applicare l’eccezione solo ai luoghi così designati; negli altri casi mantenere il guinzaglio entro 1,50 m.

Quando va messa la museruola?

L’ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013 (GU n. 209 del 6 settembre 2013) prevede la museruola in due casi: quando il cane rappresenta un rischio per l’incolumità di persone o animali, e quando lo chiedono le autorità competenti.

Rischio per l’incolumità di persone o animali

Il testo non fissa una soglia oggettiva né elenca comportamenti specifici. La fonte prevede la museruola in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, senza indicare criteri dettagliati. Nel dubbio è prudente applicarla.

Se il cane ha già morso o aggredito, il Comune può stabilire che il proprietario frequenti un corso di formazione (il «patentino», previsto dal DM 26 novembre 2009). I veterinari privati possono inoltre segnalare i cani che richiedono una valutazione comportamentale. Questi passaggi non sostituiscono la museruola, ma indicano che un rischio è già stato accertato.

Richiesta delle autorità competenti

Quando le autorità competenti lo richiedono, la museruola va applicata al cane.

SituazioneChi valutaAzione richiesta
Rischio per persone o animaliIl proprietarioApplicare la museruola
Richiesta delle autorità competentiL’autorità competenteApplicare la museruola su richiesta

Chi risponde dei danni causati dal cane?

L’ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013 (GU n. 209 del 6 settembre 2013) sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani attribuisce la responsabilità dei danni al proprietario, che risponde sia civilmente sia penalmente dei danni che il cane causa a persone, animali o cose. La norma non si limita al proprietario: chi accetta di tenere un cane non suo assume la stessa responsabilità, ma solo per il periodo in cui il cane è affidato alla sua custodia (fonte: Certifico, informazione tecnica HSE, 2026).

SoggettoResponsabilitàAmbito
ProprietarioCivile e penaleDanni a persone, animali o cose causati dal cane
Chi custodisce un cane altruiCivile e penale, come il proprietarioSolo per il periodo di custodia

Due elementi determinano dunque chi risponde in un dato momento: la titolarità del cane e il periodo di affidamento. Secondo la fonte, la responsabilità del custode vale per il periodo di custodia. Per casi dubbi conviene rivolgersi a un professionista legale.

Per evitare ambiguità, chi accetta di tenere un cane altrui può procedere così:

  • Fissare per iscritto le date di inizio e fine della custodia.
  • Annotare il nome del proprietario e un recapito con cui essere raggiunto durante il periodo.
  • Chiedere al proprietario informazioni sul comportamento del cane e su eventuali precedenti morsi o aggressioni.

La responsabilità resta legata al periodo effettivo di custodia: sapere con precisione quando inizia e quando finisce è il primo passo per stabilire chi deve rispondere di un eventuale danno.

Chi risponde dei danni causati dal cane?

Che cos’è il patentino per i proprietari?

Il patentino è un corso di formazione per i proprietari di cani richiamato nel quadro della normativa sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani (ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013, GU n. 209 del 6 settembre 2013). Non riguarda tutti i proprietari: la frequenza è disposta caso per caso.

I corsi sono organizzati ai sensi del DM 26 novembre 2009. Ciascun soggetto coinvolto ha un ruolo distinto:

SoggettoFunzione nel percorso
ComuneDecide quali proprietari devono frequentare il corso
Servizi veterinariOrganizzano i corsi
Veterinario privatoInforma i proprietari dei corsi e segnala i cani che richiedono una valutazione comportamentale
ProprietarioFrequenta il corso e ne sostiene il costo

Chi decide chi deve frequentarlo

Il Comune stabilisce l’obbligo individuale. Di norma l’iscrizione è disposta dopo un morso o un’aggressione. Il proprietario non sceglie autonomamente di frequentare il corso quando è stato disposto dall’ente: la partecipazione è un obbligo legato alla decisione comunale.

Chi paga

Il costo del corso è a carico del proprietario. La fonte non riporta importi né durata delle lezioni, quindi questi dati non sono indicati in questa sezione e vanno richiesti direttamente all’ente organizzatore.

L’ordinanza è ancora in vigore?

L’ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013 (GU n. 209 del 6 settembre 2013), dedicata alla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, non è stata abrogata con un atto definitivo. È stata invece prorogata più volte, e la sua efficacia dipende dall’ultimo provvedimento di proroga pubblicato. Per sapere se è vigente, bisogna quindi verificare la catena delle proroghe, non solo la data dell’atto originario.

Proroga del 28 agosto 2014, GU n. 208

La prima proroga documentata è quella del 28 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2014.

Altre proroghe successive all’ordinanza del 2013

Le proroghe note dalla fonte disponibile sono le seguenti:

Data del provvedimentoRiferimento di pubblicazioneNote
28 agosto 2014GU n. 208 dell’8 settembre 2014Prima proroga documentata
3 agosto 2015Non indicatoProroga con modifica
6 agosto 2024GU n. 199 del 26 agosto 2024Segnalata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 26 agosto 2024
10 luglio 2025Non indicatoProroga successiva
16 luglio 2026Non indicatoUltima proroga elencata nella fonte disponibile

La fonte disponibile non riporta la durata di ciascuna proroga né tutte le proroghe intermedie. Per questo la tabella non è necessariamente completa.

Verifica dello stato aggiornato sulla Gazzetta Ufficiale

L’ultima proroga elencata è datata 16 luglio 2026. Le fonti consultate non dicono se siano intervenute ulteriori proroghe dopo tale data. Per confermare lo stato attuale:

  • consultare la ricerca della Gazzetta Ufficiale (gazzettaufficiale.it), filtrando per titolo «ordinanza» e parola chiave «cani»;
  • cercare eventuali atti di proroga successivi al 16 luglio 2026 e controllarne la data di pubblicazione;
  • verificare che l’ultimo atto trovato sia effettivamente quello che prorogava l’ordinanza del 6 agosto 2013.

Una proroga pubblicata in Gazzetta è l’elemento da cui dipende l’efficacia dell’ordinanza, quindi la verifica va fatta sull’atto ufficiale e non su riepiloghi di terzi.

Eccezioni, regole locali e sanzioni

Le fonti consultate non descrivono regole comunali aggiuntive. Per una specifica situazione è prudente verificare presso il proprio Comune o chiedere un parere legale. Per sapere cosa si applica a una specifica passeggiata bisogna quindi leggere il regolamento di polizia urbana del proprio Comune insieme all’ordinanza ministeriale, non limitarsi a quest’ultima. Il testo nazionale fissa gli obblighi minimi, mentre il regolamento locale può aggiungere vincoli sui luoghi e sulle modalità di accesso.

Obblighi di pulizia e strumenti

ObbligoCosa prevedeFonte indicata nella scheda
Raccolta delle feciIn area urbana il proprietario raccoglie le feci del caneCertifico (informazione tecnica HSE), 2026
Strumenti per la puliziaIl proprietario deve avere con sé gli strumenti adatti alla raccoltaCertifico (informazione tecnica HSE), 2026

La fonte non indica il tipo di strumento richiesto né i materiali ammessi. Se il Comune prevede requisiti specifici, li trovi nel regolamento locale.

Regole comunali più restrittive

Per verificare le regole vigenti nel proprio Comune:

  1. Individuare il regolamento di polizia urbana sul sito istituzionale del Comune.
  2. Cercare eventuali ordinanze sindacali in vigore, che possono integrare o modificare il regolamento.
  3. Controllare la data di ciascun provvedimento e se è stato prorogato o sostituito.
  4. Verificare se la regola vale per tutto il territorio comunale o solo per le aree urbane.

Sanzioni e responsabilità

La fonte non riporta importi di sanzioni amministrative: non vanno quindi dedotti da questa scheda. Gli importi e le procedure sono definiti dal regolamento comunale o dalle norme di riferimento, da consultare nella versione aggiornata.

Sul piano della responsabilità, il proprietario risponde civilmente e penalmente dei danni che il cane causa a persone, animali o cose. Questa responsabilità non si ferma alla persona che ha il cane, perché la stessa responsabilità ricade su chi accetta di custodire un cane non suo per il periodo di custodia.

Domande frequenti

Devo tenere sempre la museruola al cane in Italia?

No. Il proprietario deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane quando c’è un rischio per l’incolumità di persone o animali oppure su richiesta delle autorità.

Quale lunghezza massima deve avere il guinzaglio in area urbana?

In area urbana e nei luoghi pubblici il cane va tenuto al guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 m. Fanno eccezione le aree che i Comuni destinano espressamente ai cani.

Cos’è il patentino per il cane e chi deve frequentarlo?

Il patentino è un corso organizzato da Comuni e servizi veterinari ai sensi del DM 26 novembre 2009. Il Comune decide chi deve frequentarlo, di norma dopo un morso o un’aggressione, e i costi restano a carico del proprietario.